Sentenza del tribunale di Verona n. 972 del 23/04/2024

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Novità giurisprudenziali di aprile 2024

Tribunale di Verona

SENTENZA N. 972/2024 del 23/04/2024 (Dott.ssa P. Salmaso)

Temi affrontati: gestione del bene comune ed obbligo informativo del comproprietario; art. 1110 c.c.; azione di arricchimento senza causa

Perché è importante:

  • [1104 e 1110 c.c.] Il comproprietario della cosa comune, se vuole il rimborso delle spese sostenute per la comunione, deve previamente interpellare o avvertire gli comproprietari. Le spese ripetibili ex art. 1110 c.c. sono l’eccezione alla regola dell’art. 1105, comma IV c.c., e sono quelle necessarie alla conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità, in modo che duri a lungo senza deteriorarsi”. Non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 1110 c.c. “gli oneri occorrenti soltanto per la sua migliore fruizione, come l’illuminazione di un immobile, o per l’adempimento di obblighi fiscali, come l’accantonamento”.
  • [2041 c.c.] “è stata esclusa la possibilità di ricorrere all’azione generale di arricchimento in conseguenza del rigetto della domanda di rimborso ai sensi dell’art.1134 c.c. per carenza del presupposto dell’urgenza. Stando alla ricostruzione prospettata dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, posto che, per principio generale, l’azione di arricchimento non può costituire uno strumento per aggirare divieti di rimborso previsti per legge, ammettere la proponibilità dell’azione di arricchimento, quando sia già stata rigettata la domanda ex art.1134 c.c. per difetto del requisito dell’urgenza, significherebbe contravvenire al divieto di rimborso stabilito dal legislatore.”

La fattispecie: Tizia conviene in giudizio la sorella Caia, comproprietaria con lei di diversi immobili, lamentando la mancata restituzione della quota di spese anticipate nell’interesse della comunione. Tizia chiede, in via principale, il pagamento della somma anticipata (ripetibile anche ex art. 1110 c.c.), ed in via subordinata eccepisce un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c..

Gli estratti dalla sentenza

***

[1104 e 1110 c.c.] “Occorre rilevare che l’art. 1104 cod. civ. stabilisce che “ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune”. L’art. 1110 c.c. sancisce il diritto al rimborso del comproprietario che, in ipotesi di trascuranza degli altri, si sia fatto carico delle spese necessarie per la conservazione della cosa comune. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito le condizioni che devono sussistere affinché tali esborsi siano ripetibili, ovvero che sia data prova dell’inerzia degli altri comproprietari, da interpellarsi o quantomeno avvertirsi preventivamente, e della necessità di tali spese ai fini della conservazione della cosa comune (ex plurimis Cass. Civ. n. 5465/2022).

[…]

Priva di pregio risulta la tesi sostenuta dall’attrice secondo la quale non sarebbe necessario il previo consenso del comproprietario, al fine di richiedere poi il rimborso pro quota ai sensi dell’art.1110 c.c., nell’ipotesi del pagamento delle utenze degli immobili in comproprietà, trattandosi di obbligazioni solidali derivanti dal titolo di proprietà. Seppur sia vero che la mancata prestazione del consenso da parte dell’altro comproprietario è del tutto irrilevante posto che, come si è detto, il presupposto del rimborso sono la trascuranza ossia l’inattività dell’altro comunista che non adotta le iniziative necessarie, parte attrice avrebbe dovuto provare di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito, la convenuta prima dell’effettuazione degli esborsi; onere probatorio non assolto nel presente giudizio”

Al fine di individuare correttamente quali spese possano essere considerate necessarie, e dunque eccezionalmente ripetibili ai sensi dell’art.1110 c.c., si deve fare riferimento alla disciplina normativa delle spese, che si fonda sulla netta distinzione tra le spese per la conservazione e quelle per il godimento della cosa comune, essendo i due tipi di spese regolati secondo un regime differente. Dal combinato disposto degli artt. 1105, comma 4, c.c. e 1110 cit. si desume che la seconda disposizione è norma di stretta interpretazione. La regola generale per i casi, nei quali non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione o non si forma una maggioranza, è che ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria (art. 1105, comma 4, c.c.). Ha carattere meramente residuale l’ipotesi della anticipazione delle spese nel caso di “trascuranza” degli altri comunisti e del diritto al rimborso, che resta circoscritta alle spese necessarie per la conservazione della cosa comune.

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza in queste ultime vi rientrerebbero solamente “quelle necessarie alla conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità, in modo che duri a lungo senza deteriorarsi” rimanendone, dunque, “esclusi gli oneri occorrenti soltanto per la sua migliore fruizione, come l’illuminazione di un immobile, o per l’adempimento di obblighi fiscali, come l’accantonamento”. (in tal senso C. Cass. n.253/2013 ha rigettato la domanda di ripetizione di spese relative ai servizi di illuminazione, avanzata dalla parte sulla base di una pronuncia in tal senso della Suprema Corte con la sentenza n. 12568/2002, evidenziando come si tratti di un precedente rimasto isolato da cui si è successivamente discostata la giurisprudenza di legittimità; v., altresì, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13139 del 09/09/2003 che ha escluso il diritto alla ripetizione delle spese per il combustibile e l’energia elettrica per l’impianto di riscaldamento b) le spese per la manutenzione dell’impianto suddetto; c) le spese per l’acqua potabile trattandosi di spese per il mero godimento della cosa comune; v. Cass. 20662/2006).

Nel caso di specie, è documentalmente provato che si tratta di spese relative alle utenze (docc. 4-5-6-7); alle assicurazioni stipulate, peraltro non obbligatorie, di cui solo alcune si riferiscono agli immobili oggetto di causa (doc.2); oltre che all’adempimento di obblighi fiscali, quali, per l’appunto, il pagamento dell’imposta di registro per l’immobile sito in ____ (doc.8) e dell’imposta di successione relativa all’eredità del sig. ___ (doc.9). In assenza di ulteriori allegazioni dell’attrice sul punto, le spese anticipate nell’ipotesi de qua, alla luce dell’interpretazione pressoché uniforme della giurisprudenza di legittimità, da un lato, risultano finalizzate ad un miglior godimento degli immobili in comproprietà e dall’altro rappresentano l’adempimento di obblighi fiscali. Da ciò ne discende che, non trattandosi di esborsi diretti ad evitare il deterioramento delle cose comuni, vale a dire quelli a cui fa riferimento il disposto dell’art.1110 c.c., essi non siano ripetibili.”

[2041 e 2042 c.c.] “Parimenti deve essere rigettata la domanda formulata, in via subordinata, da parte attrice di condanna al pagamento di euro 29.530,90 ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. Si rileva, infatti, che l’azione di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. ha carattere sussidiario e non può dunque essere proposta qualora il danneggiato possa esperire una diversa azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (ex plurimis Cass. Sez. Unite n.28042/2008, Cass. n. 29916/2011). Tale principio è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione in relazione al rapporto tra l’azione di cui all’art.1134 c.c. e quella di cui all’art.2041 c.c. laddove è stata esclusa la possibilità di ricorrere all’azione generale di arricchimento in conseguenza del rigetto della domanda di rimborso ai sensi dell’art.1134 c.c. per carenza del presupposto dell’urgenza. Stando alla ricostruzione prospettata dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, posto che, per principio generale, l’azione di arricchimento non può costituire uno strumento per aggirare divieti di rimborso previsti per legge, ammettere la proponibilità dell’azione di arricchimento, quando sia già stata rigettata la domanda ex art.1134 c.c. per difetto del requisito dell’urgenza, significherebbe contravvenire al divieto di rimborso stabilito dal legislatore. (Cass. Civ. n. 20528/2017, Cass. Civ. n. 17027/2018). È evidente l’identità di ratio sottesa alle due fattispecie di cui agli artt.1134 e 1110 c.c. laddove entrambe le norme limitano la ripetibilità delle somme anticipate dal condomino, nel primo caso, e dal partecipante alla comunione nel secondo, l’una alla sussistenza del presupposto dell’urgenza e l’altra a quello della necessità per la conservazione della cosa. Da ciò ne consegue che, anche nell’ipotesi di rigetto della domanda ex art.1110 c.c. per difetto del requisito della necessità delle spese, accogliere la domanda di condanna, formulata in via subordinata, ai sensi dell’art.2041 c.c. condurrebbe al paradossale risultato di legittimare l’iniziativa del comproprietario, posta in essere in assenza dei presupposti previsti per legge, e di contravvenire al divieto di rimborso sancito dal legislatore. Nel caso di specie, va rigettata la domanda formulata ex artt. 2041-2042 c.c. in virtù del fatto che in astratto era esperibile, ed è infatti stata proposta in via principale nel presente giudizio, un’altra azione specifica per ottenere ristoro del pregiudizio subito, tenuto conto che se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria (art. 1105, comma 4, c.c.)”.

Tizia, soccombente, chiamata a corrispondere le spese di lite alla sorella convenuta, Caia.

Note.

Ho sintetizzato le parti più rilevanti della sentenza tratta dalle banche dati ufficiali.

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