Sentenza del tribunale di Verona n. 1084 del 09/05/2024

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Novità giurisprudenziali di maggio 2024

Tribunale di Verona

SENTENZA N. 1084/2024 del 09/05/2024 (Dott.ssa C. Bottazzi)

Temi affrontati: ne bis in idem. art. 696-bis c.p.c.. Appalto

Perché è importante:

  • [696-bis c.p.c.] La norma non ha natura decisoria, quindi non può avere efficacia di giudicato.
  • [1669 c.c.] il termine prescrizionale decorre dalla consapevolezza, in capo al committente non solo dell’esistenza del vizio, ma anche della sua causa e dunque dalla derivazione dall’attività dell’appaltatore.

La fattispecie: Due accertamenti tecnici, uno dopo l’altro, sulle stesse problematiche (pavimentazione fatta non a regola d’arte). C’è un problema di ne bis in idem? Se no, da quando decorre la prescrizione ex art. 1669 c.c.?

Gli estratti dalla sentenza

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[696-bis c.p.c.] Come rilevato nella giurisprudenza di merito richiamata dall’attrice, è pacifico che “l’istituto di cui all’art. 696-bis c.p.c. non ha natura “decisoria” e, quindi, non comporta l’accertamento di una situazione giuridica o di una questione di fatto o di diritto con efficacia di giudicato ma consiste solo nell’acquisizione in via anticipata di una prova che poi potrà essere eventualmente utilizzata in un successivo procedimento di merito destinato a concludersi con un provvedimento decisorio” (Trib. Siena, ordinanza 8.11.2021). Ne consegue che la reiterazione dell’indagine tecnica non ha dato luogo, né avrebbe potuto dar luogo nemmeno astrattamente, ad un potenziale contrasto di giudicati, ovvero al problema che il principio del ne bis in idem è volto a prevenire.

[1669 c.c.] Il termine di prescrizione annuale per l’instaurazione dell’azione di garanzia ex art. 1669 c.c. è ancorato nella sua decorrenza al momento della scoperta del vizio da parte del committente. In proposito, è opinione comune che, perché vi sia ‘scoperta’ nell’accezione di tale norma, è necessaria la consapevolezza in capo al committente non soltanto dell’esistenza del vizio ma anche della sua causa e dunque della sua derivazione dall’attività dell’appaltatore

Note.

Ho sintetizzato le parti più rilevanti della sentenza tratta dalle banche dati ufficiali.

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