Ho ricevuto una lettera dall’avvocato per diffamazione aggravata

Avv. Giovanni Turina – patrimonialista
(denaro, eredità, famiglia, società)
tel. 045/5118311 vittoria@turina.net

Avv. Giovanni Turina, civilista: denaro, eredità, immobili, famiglia e società.
Ricevo a Verona ed online.
045/5118311 – vittoria@turina.it

Qui parleremo di:

Cos’è la diffamazione aggravata a mezzo internet

La diffamazione è un reato disciplinato dall’art. 595 del Codice penale.

Il primo comma dice:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Entrando nello specifico, ossia nel caso in cui tu abbia ricevuto una lettera dell’avvocato dove si minaccia un qualche risarcimento per diffamazione aggravata, il comma di tuo interesse è il terzo dell’art. 505 c.p. che dice:

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila

Quella volta proprio non ce l’hai fatta a non scrivere su Facebook, Twitter o qualsiasi altro social media: hai scritto quelle parole, che magari ora riconosci essere eccessive, ma il destinatario le ha lette e s’è incazzato.

Ed ha messo in mezzo l’avvocato, che con una diffida ad adempiere lamenta un grave danno all’onorabilità del suo cliente. Danno che merita un risarcimento, che in genere vedo essere nell’ordine di qualche migliaio di euro.

Sgombriamo qualsiasi dubbio, e quindi: sappi già che la giurisprudenza della Cassazione (il Giudice più in alto) da decenni è fermo nel dire che si ha diffamazione aggravata a mezzo Facebook o comunque a mezzo internet non solo quando c’è il nome del diffamato in chiaro ma anche quando -più in generale- il soggetto passivo del reato sia in ogni caso individuabile, anche solo all’interno di una cerchia ristretta di persone.

Sì, se nel gruppo Facebook del paese ha offeso qualcuno senza dire chiaramente il nome, ma facendo capire ai tuoi concittadini di chi si tratta, sei a rischio diffamazione aggravata (storia vera, che mi è capitata un sacco di volte)

D’altronde se l’hai scritto lo hai fatto per far capire agli altri che quella persona (o quel gruppo di persone) ha avuto un comportamento, come dire.. censurabile, no?

Beh, oramai la frittata è fatta: hai in mano la lettera di un avvocato che ti informa che se non provvederai al risarcimento entro e non oltre x giorni la persona che assiste agirà senza indugio davanti a qualunque Autorità, nessuna esclusa. Modo diplomatico questo per dire: occhio che agisco in sede civile, ma se mi gira agisco anche in sede penale.

Qui ci occupiamo del civile, quindi della richiesta di risarcimento del danno. Che cosa puoi fare?

“Ho ricevuto una diffida o un invito alla negoziazione assistita?”

La differenza è grande.

La diffida ad adempiere è una comunicazione dell’avvocato che preannuncia una qualche azione futura. Non è ancora una causa, ed anzi è il modo più “diplomatico” e meno pesante con il quale un avvocato può attivarsi.

La persona diffamata è come se stesse dicendo: “io metto in mezzo l’avvocato, perché devo difendere i miei diritti in modo formale, ma sappi che possiamo trovare una soluzione prima di andare in causa”.

È dunque da prendere alla leggera? Direi di no. In questi casi, una mancata risposta è un segnale che stai dando loro per dire: “procedete pure“.

Non una gran scelta, come vedremo.

Il secondo caso è l’invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da avvocato. Vedi, da qualche anno a questa parte, per cifre inferiori ad € 50.000,00 chi vuole andare in causa deve prima attivare un procedimento di negoziazione assistita da avvocati. Lo scopo è mediare tra le parti, evitando il contenzioso.

L’invio dell’invito alla negoziazione è obbligatorio, se poi si vuole fare causa. Tuttavia, non è obbligatorio che esso sia anticipato dalla diffida ad adempiere di cui abbiamo appena parlato.

Se quindi la prima lettera che ricevi è un invito alla negoziazione assistita ex L. 162/2014 devi fare molta attenzione, perché le conseguenze sono significative.

Cosa succede se non rispondo?

Non rispondere ad una diffida ad adempiere di per sé non ha alcuna conseguenza.

Quello che posso immaginare, ragionando come avvocato, è che riceverai ben presto un invito alla stipula di negoziazione assistita da avvocati.

Se non rispondi ad un invito alla negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 oppure ex L. 162/2014 (è la stessa cosa) entro il termine di 30 giorni dalla ricezione le conseguenze sono grandi.

In primo luogo, il giudice ne terrà conto, nel senso che valuterà il tuo disinteresse: e questo, come puoi facilmente capire, non è per niente positivo.

Attenzione, non significa che per il solo fatto che non hai risposto, allora perderai la causa: ma, diciamo, parti con il piede sbagliato.

Di sicuro, di questo si terrà conto ai fini della liquidazione delle spese di lite: tale comportamento infatti “può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile”.

Quando la legge dice che il giudice valuterà questo comportamento ai fini delle spese del giudizio sta dicendo che, anche nel caso tu “vinca la causa” (= il diffamato non è stato tale) può essere che tu debba pagarti il tuo avvocato, e non sarai rimborsato delle spese legali. Tecnicamente si parla di compensazione delle spese (= ciascuno si paga il suo).

L’art. 96 disciplina la condanna per responsabilità aggravata per lite temeraria. In particolare, l’art. 96 comma 1 del Codice di procedura civile prevede che “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.”

In buona sostanza, se non rispondi all’invito alla negoziazione assistita, il Giudice può vedere nel tuo comportamento una responsabilità aggravata meritevole di ulteriore condanna, oltre a quella che il diffamato ha richiesto.

Meglio rispondere o lascio perdere?

Dipende.

Premesso che, nel dubbio, è sempre meglio tentare una soluzione conciliativa (strada sempre più rapida ed economica), occorre vedere che cosa è successo: capire cosa hai scritto, dove, se hai cancellato o meno il post diffamatorio, se si tratta davvero di diffamazione, e via dicendo.

Qualcosa che non è possibile fare guardando qualche articolo o video online.

Viste le conseguenze di una mancata risposta, vedrei la consulenza con un avvocato come un investimento: sia sul tuo patrimonio, che sulla tua serenità.

Sbagliare è umano, perseverare..

Un caro saluto,

Avv. Giovanni Turina

Per consulenze in Studio a Villafranca di Verona, oppure online: