Cassazione, sentenza 30 aprile 2025 n. 11337

Convivenza more uxorio e restituzione somme pagate per mutuo

Scritto dall’Avv. Giovanni Turina | Aggiornato il 30 giugno 2025

Non tutti sanno che l’agenzia immobiliare non è solo un tramite tra venditore e acquirente: ha precisi obblighi di verifica e informazione che possono fare la differenza in ogni acquisto.

Un mediatore poco attento può causare danni economici anche gravi e, grazie alle ultime sentenze, oggi risponde in solido per le proprie omissioni. S

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💔 Convivenza finita, soldi restituiti? La Cassazione dice di no (salvo sproporzioni)

👥 La storia in breve

Michele S. e Sara V. hanno convissuto dal 2012 al 2015 nella casa di lei.

Lui, operaio, ha pagato spesa, bollette e – soprattutto – le rate del mutuo dell’immobile di proprietà della compagna per circa 24 000 €. Finita la relazione, Michele chiede a Sara di restituirgli la metà di quanto versato, sostenendo di essersi impoverito e di averla arricchita indebitamente.

1º grado: il Tribunale gli riconosce 12 000 €.

Appello: la Corte di Brescia capovolge tutto e respinge la domanda.

Cassazione: Michele ricorre, ma perde ancora.

⚖️ Cosa ha deciso la Cassazione (Ord. n. 11337/2025)

La Terza Sezione civile ha rigettato il ricorso stabilendo che:

«I versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell’altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale … purché rimangano nei limiti di proporzionalità e adeguatezza» cassazione-11337

In pratica, pagare rate, spese o mutuo mentre si vive insieme è visto – di norma – come un dovere morale e sociale connesso al rapporto affettivo, non un prestito che si può reclamare a posteriori.

🔑 La frase chiave

La Corte spiega che l’importo di ≈667 €/mese (8 000 €/anno) era “corrispondente a quanto notoriamente si spende di canone di locazione» per un immobile analogo; quindi non sproporzionato rispetto allo stipendio dell’operaio e dunque irripetibile”

📜 Il principio di diritto

Le ttribuzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio sono di regola obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.). La ripetizione è ammessa solo se l’esborso travalica, per entità, le condizioni economico-sociali dei partner.

🧐 Perché è importante (conseguenze pratiche)

Stop ai “conti della serva” post-convivenza: chi paga spese ordinarie o rate “normali” non può pretenderne la restituzione dopo la rottura.

Soglia di sproporzione: solo somme straordinarie, fuori scala rispetto al tenore di vita di chi paga, possono essere rimborsate. Provarlo spetta a chi chiede i soldi.

Meglio patti chiari: se compri casa insieme, valuta un contratto di convivenza o accordi scritti su mutuo e quote. Per grosse spese (ristrutturazioni, auto, mobili costosi) usa bonifici con causale chiara e conserva documenti che provino l’intesa.

Azioni alternative: Quando la ripetizione non è possibile, resta la via dell’azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), ma solo se dimostri un vantaggio ingiusto e sproporzionato. La soglia qui è la stessa richiamata dalla Cassazione.

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