Responsabilità dell’appaltatore in caso di danni alla proprietà del committente

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SENTENZA TRIBUNALE DI VERONA N. 976/2024 PUBBLICATA IL 23/04/2024

Giudice: Dott.ssa Monica Attanasio

Sintesi del contesto: trattasi di controversia in materia di appalto: l’attore-committente, proprietario di un fondo sul quale è stato costruito un pozzetto da parte della società convenuta, ha subito danni derivanti da inondazioni delle acque bianche nel suo immobile. Ha chiamato in causa la ditta appaltatrice, ed il direttore lavori, lamentando le rispettive responsabilità contrattuali. Tra le varie, l’attore chiedeva il ristoro del danno derivante da mancato godimento dell’immobile.

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“Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest’ultimo, senza poter invocare, in difetto di tale prova, il concorso di colpa del progettista ovvero del committente (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass., 22 giugno 2021, n. 17819 e Cass., 9 ottobre 2017, n. 23594). Il principio dell’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini non si applica, invece, al direttore dei lavori, che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l’obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera appaltata al progetto sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica (in questo specifico senso cfr. Cass., 3 maggio 2016, n. 8700); tra i compiti propri del direttore dei lavori rientra, in particolare, la segnalazione di situazioni anomale riscontrate nel corso dell’appalto e l’adozione dei relativi accorgimenti volti a garantire che l’opera risulti immune da difetti e vizi (così Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218)”.

quanto al danno per il mancato godimento dell’abitazione, il più recente orientamento della Corte di Cassazione ne esclude la sussistenza in re ipsa (cfr. Cass., 4 dicembre 2018, n. 31233; Cass., 24 aprile 2019, n. 11203; Cass., 7 gennaio 2021, n. 39; Cass., 25 maggio 2021, n. 14268; Cass., 29 settembre 2021, n. 26331; Cass., 6 ottobre 2021, n 27126): nella specie, è pacifico che l’immobile di cui è causa era destinato, non ad essere venduto o locato a terzi, ma ad essere adibito ad abitazione personale dell’attore (sì che non vengono in considerazione voci di danno quali la perdita di canoni di locazione o di una vantaggiosa offerta di acquisto dell’immobile), né l’attore ha allegato di aver subito pregiudizi di ordine patrimoniale (come, ad es., maggiori oneri finanziari o il pagamento di canoni di locazione durante il tempo in cui sono stati eseguiti i lavori di ripristino); manca, infine, qualsiasi allegazione e prova idonea a configurare un apprezzabile danno di natura non patrimoniale”

Note.

Ho sintetizzato le parti più rilevanti della sentenza tratta dalle banche dati ufficiali.

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