Avv. Giovanni Turina
Mi occupo esclusivamente di tutela patrimoniale per privati e piccoli imprenditori: eredità, denaro, immobili, famiglia e società.

Sedi:
Villafranca di Verona, via L. Zago 13
Verona, via del Carrista n. 3

Segreteria
045/5118311 – segreteria@turina.net.

Come fare testamento olografo valido e senza errori

Cos’è il testamento

Il testamento è un documento con cui una persona dispone dei propri beni (o parte di essi) per il tempo in cui avrà cessato di vivere (art. 587 Codice civile).

È un atto revocabile, nel senso che può sempre essere revocato. Una clausola del tipo “questo testamento è irrevocabile” sarebbe nulla, inesistente.

Il testamento contiene le ultime volontà, quindi:

  • disposizioni patrimoniali (“tutto il mio patrimonio a Tizio“);
  • disposizioni non patrimoniali
    • “Voglio essere sepolto nella tomba di famiglia”
    • “Riconosco Tizietto come mio figlio”
    • “confesso di avere rubato il quadro di De Pisis a mio cugino Antonio”

Ho preparato un video introduttivo.

Ci sono diverse forme di testamento. Le tipologie di testamento più importanti sono tre:

  • testamento pubblico
  • testamento segreto
  • testamento olografo

Il testamento pubblico viene perfezionato avanti al notaio alla presenza di due testimoni.

Il notaio mette in forma scritta le ultime volontà del testatore.

Egli garantisce:

  • la provenienza delle dichiarazioni
  • la data (può essere contestata solo a mezzo di querela di falso in danno del notaio).

Ha, di contro, un costo, che ipotizziamo tra € 1.000,00 ed € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Il testamento segreto consiste in un testamento predisposto dal testatore che rimane segreto, ma viene consegnato al notaio (sempre alla presenza di due testimoni).

Il notaio deposita presso il proprio archivio il testamento, che verrà pubblicato alla morte del testatore.

Il testamento segreto ha dei vantaggi: rimane, appunto, segreto a tutti e beneficia di quanto sopra indicato per il testamento pubblico (prova del fatto e della data del suo avvenimento).

Ha, di contro, dei costi, che possiamo prevedere simili a quelli del testamento pubblico.

Il testamento olografo è specificamente l’oggetto di questo approfondimento.

Si tratta di una dichiarazione di ultima volontà che una persona fa su di un foglio di carta, da questi scritto e sottoscritto e datato.

Chiunque può redigere un testamento olografo da solo; deve rispettare i requisiti di legge.

Ha degli indubbi vantaggi (non costa nulla, salvo eventuale consulenza legale, e può rimanere segreto) ma degli altrettanto indubbi svantaggi (può essere perso, distrutto, rovinato, contestato nella data e firma, etc.).

Ne parleremo di seguito; prima dobbiamo però capire chi eredita se c’è (o se non c’è) un testamento.

Chi eredita senza testamento

Se non c’è un testamento si segue la successione legittima ossia quella secondo il Codice civile.

Dopo la morte il patrimonio verrà diviso secondo la legge.

Se chi muore lascia:

  • solo il coniuge (senza figli, ascendenti, fratelli o sorelle): 1/1 al coniuge
  • coniuge ed un figlio: 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio
  • coniuge e due o più figli: 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli (in quote pari tra loro)
  • coniuge ed ascendenti o fratelli e sorelle: 2/3 al coniuge e 1/3 agli altri
  • solo il figlio: 1/1 al figlio
  • solo ascendenti (genitori o nonni): 1/2 agli ascendenti in via paterna, 1/2 agli ascendenti in via materna
  • solo fratelli e sorelle: 1/1 in quote uguali tra loro. Fratelli e sorelle unilaterali (con madre o padre diversi) ereditano la metà della quota dei germani (genitori uguali)
  • solo ascendenti e fratelli o sorelle: art. 571 c.c. [1]
  • altri parenti: art. 572 c.c. [2]
  • coniuge separato: art. 585 c.c. [3]
  • Se una coppia è sposata e senza figli, ereditano (se ci sono) anche i fratelli o sorelle. Per evitarlo occorre fare testamento.
  • Il coniuge separato (senza addebito) è comunque erede. Il coniuge divorziato non è erede.

  • Se non ci sono coniuge, figli o ascendenti ereditano i parenti più vicini fino al sesto grado.

Chi eredita con il testamento

In Italia non si possono diseredare alcuni soggetti: coniuge, figli e -se non ci sono figli- ascendenti (genitori o nonni).

Questi soggetti, che devono ereditare e non possono essere diseredati, si chiamano eredi legittimari.

Tuttavia, ciascuno di noi può scrivere testamento e lasciare una parte della propria eredità a chi vuole.

Posso lasciare una quota ad uno dei miei eredi legittimi o legittimari così come a qualsiasi altra persona fisica o giuridica (es. associazione, fondazione, etc).

La parte di eredità che posso dare a chiunque si chiama quota disponibile.

Se chi muore lascia:

  • solo il coniuge: 1/2 al coniuge, 1/2 disponibile;
  • coniuge ed un figlio: 1/3 al coniuge, 1/3 al figlio, 1/3 disponibile;
  • coniuge e due o più figli: 1/4 coniuge, 1/2 figli (quote uguali tra loro), 1/4 disponibile;
  • solo figlio (no coniuge): 1/2 al figlio, 1/2 disponibile
  • solo due o più figli (no coniuge): 2/3 figli (in quote uguali tra loro), 1/3 disponibile
  • solo ascendenti legittimi (genitori, nonni): 1/3 agli ascendenti (in quote uguali tra loro), 2/3 disponibile
  • coniuge e ascendenti legittimi: 1/2 coniuge, 1/4 ascendenti, 1/4 disponibile
  • coniuge separato: art. 548 Codice civile [4] (se non c’è addebito, il separato è erede come il coniuge non separato)

La quota disponibile può essere attribuita solo mediante un testamento.

È il modo migliore per gestire il proprio patrimonio, e ciascuno può disporre della propria quota disponibile come vuole.

Come scrivere un testamento olografo

Per scrivere un testamento olografo devi:

  • avere carta e penna nera
  • intestarlo come TESTAMENTO
  • specificare nome e cognome, luogo e data di nascita
  • revocare ogni precedente disposizione testamentaria
  • scrivere le tue ultime volontà a mano
  • data e luogo
  • firma in ogni pagina

Questa è la risposta teorica, nel senso che questi sono i presupposti essenziali di un testamento.

Deve essere innanzitutto intestato, quindi deve essere chiaro chi è il testatore.

Questo deve espressamente disporre delle proprie ultime volontà.

Il testamento olografo deve essere autografo, cioè scritto di proprio pugno dal testatore. Non può essere fatto al computer o con la macchina da scrivere. Non può esserci un aiuto a scrivere da parte di altri soggetti.

Il testamento deve avere data e luogo di sottoscrizione.

Il testamento deve essere firmato. La firma deve essere in ogni pagina.

Perché è opportuno revocare espressamente ogni precedente disposizione testamentaria? Perché altrimenti il testamento nuovo dovrà essere letto in uno con il testamento precedente.

Dove tenere il testamento?

Il testamento olografo è comodo ed economico, nel senso che non serve andare dal notaio.

Ma ha diversi problemi pratici: primo tra tutti, può essere smarrito oppure distrutto, rovinato, nascosto da chi ne ha interesse.

Insomma, il dove tenere il testamento olografo è un bel problema pratico.

Puoi fare diverse copie del testamento olografo, uguali tra loro, e nasconderle da qualche parte che ritieni sicura.

Puoi lasciarlo in deposito fiduciario ad un avvocato oppure presso un notaio. Questi soggetti cureranno la pubblicazione del testamento, una volta avuta notizia della tua morte.

Puoi lasciarlo in deposito fiduciario ad un altro soggetto, chiunque esso sia.

Sappi, tuttavia, che basta una minima cancellatura (oppure uno strappo) per rischiare l’inefficacia del testamento.

Errori più comuni da evitare

Il testamento olografo è comodo ed economico, nel senso che non serve andare dal notaio.

Ma ha diversi problemi pratici: primo tra tutti, può essere smarrito oppure distrutto, rovinato, nascosto da chi ne ha interesse.

Insomma, il dove tenere il testamento olografo è un bel problema pratico.

Puoi fare diverse copie del testamento olografo, uguali tra loro, e nasconderle da qualche parte che ritieni sicura.

Puoi lasciarlo in deposito fiduciario ad un avvocato oppure presso un notaio. Questi soggetti cureranno la pubblicazione del testamento, una volta avuta notizia della tua morte.

Puoi lasciarlo in deposito fiduciario ad un altro soggetto, chiunque esso sia.

Sappi, tuttavia, che basta una minima cancellatura (oppure uno strappo) per rischiare l’inefficacia del testamento.

Art. 571 Codice civile: “Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall’articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro.”

Art. 572 Codice civile: “Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.”

Art. 548 Codice civile:1. Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

2. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.”

Leave A Comment

Ricevi ogni mese le novità legislative più importanti in tema di immobili, denaro, eredità, famiglia e società
Indice dei contenuti
Articoli collegati